Le dimissioni sono l’atto volontario con cui il lavoratore dipendente recede dal rapporto di lavoro. Il servizio di dimissioni telematiche volontarie, come indica già la denominazione del servizio, riguarda solo le dimissioni volonatarie e non include le dimissioni per giusta causa.
Sì, con l'introduzione del Jobs Act a partire dal 12 marzo 2016 il lavoratore deve comunicare le proprie dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo esclusivamente in modalità telematica tramite la procedura online.
Il servizio è rivolto a tutti i lavoratori e le lavoratrici che intendano comunicare le proprie dimissioni. Non devono presentare le dimissioni volontarie online: i dipendenti pubblici, i lavoratori domestici (colf e badanti), i casi di risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale, i lavoratori in prova, il lavoro marittimo e le dimissioni in sede protetta dei genitori lavoratori per i quali è prevista la convalida presso le sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro (dimissioni della lavoratrice in gravidanza o della lavoratrice/lavoratore nei primi tre anni del bambino).
No, coloro che presentano dimissioni volontarie sono esclusi dalla NASpI.
È possibile presentare le dimissioni telematiche volontarie tramite il nostro servizio online. Una volta effettuato il pagamento, sarà possibile completare il form per l'invio della richiesta.
I dati e i documenti necessari per completare correttamente la richiesta sono:
I termini di preavviso sono normalmente regolati dai Contratti Nazionali (CCNL) di riferimento e dipendono da diversi fattori, tra cui ad esempio livello ed anzianità aziendale del dimissionario.
La data di decorrenza delle dimissioni deve essere calcolata sommando i giorni di preavviso previsti da contratto + 48 ore per l'invio della domanda.
Ad esempio se il contratto prevede l'invio del preavviso 15 giorni prima, il lavoratore che vorrà dimettersi il 16 maggio dovrà inviare la domanda entro il 1° maggio con data di decorrenza appunto il 16 maggio.
Sì, è possibile presentare le dimissioni anche senza preavviso con il rischio di riduzione dell'ultimo stipendio. In questo caso la data di decorrenza delle dimissioni deve essere il giorno successivo rispetto all'ultimo giorno lavorativo. In pratica non è possibile indicare come data di decorrenza delle dimissioni lo stesso giorno in cui si stanno inviando le dimissioni e in cui appunto si risulta a lavoro.